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MANUTENZIONE GRONDA CON CORDE >50 METRI (WEB0120_17_03_12)

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E’ possibile utilizzare questa linea di vita per la pulizia delle gronde da parte di un operatore provvisto di corso di formazione e addestramento sull'utilizzo dei DPI di III categoria lavorando in trattenuta se l’area da raggiungere dista dalla linea una distanza maggiore di 60 metri ?
oltre l'ovvia imbracatura quale sistemi utilizzare per avere un fune lunga almeno 70 metri ?



RISPOSTA

I sistemi che consentono di poter raggiungere la maggior superficie possibile risultano essere i dispositivi UNI 353.2  (vedi scheda http://www.coperturasicura.toscana.it/dispositivi-protezione-individuale/216-dpi010) che si caratterizzano da una corda principale semistatica su cui scorre un elemento bloccabile in caso di caduta a cui un operatore dotato di imbracatura è collegato mediante un cordino secondo lo schema codificato nella UNI 363 ( vedi scheda: http://www.coperturasicura.toscana.it/dispositivi-protezione-individuale/221-dpi013).

Esistono in commercio corde semistatiche di lunghezza anche di 100 metri che possono essere utilizzate in un dispositivo di tipo guidato UNI 353.2 secondo le istruzioni del fabbricante.

Questo non autorizza l’uso da lei indicato in quanto non è possibile fare una valutazione complessiva del rischio e definire se il transito sulla copertura da lei descritta è esente da ulteriori pericoli ed essendo comunque sempre presente il naturale lasco che tale profondità genera sulla corda e l’impossibilità di far scorrere sulla linea vita il dispositivo guidato.

Risulta oltremodo difficile pensare che possa lavorare in trattenuta considerando la lunghezza della corda e la sua naturale elasticità a cui si somma anche quella della linea vita.

Si consiglia pertanto di individuare una soluzione che garantisca un grado di sicurezza efficace.

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LA SICUREZZA NELLA MANUTENZIONE DELLE COPERTURE

"Progetto della Regione Toscana, Assessorato del Diritto alla Salute, ASL10 - Azienda Sanitaria Firenze "

con la funzione di assistenza a progettisti, installatori ed utilizzatori di sistemi anticaduta sulle coperture, in applicazione del Regolamento della Regione Toscana emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.62/R e pubblicato sul BURT n.43 del 30 novembre 2005, concernente le “misure preventive e protettive per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza”.
Tutto il materiale presente sul sito è utilizzabile liberamente, purchè venga citata la fonte
Nella sezione linee guida si segnala l'inserimento della Guida tecnica per la scelta, l’uso e la manutenzione degli ancoraggi


SP36a
-------------   SP36b

Nella Sezione Progettazione sono state approntate due schede progettuali (SP36a e SP36b) in cui sono stati affrontati i criteri corretti per una attenta progettazione degli impianti solari anche sotto l’aspetto delle manutenzioni successive necessarie in impianti di questa natura

Normativa Tecnica - Direttive Europee - Marcatura CE

chiarimenti

La marcatura CE garantisce il libero movimento all'interno del mercato europeo dei prodotti che rispondono alle normative previste dalla legislazione UE (ad es. in fatto di sicurezza, di salute, di protezione ambientale) e rappresenta un indicatore chiave della conformità di un prodotto a tale legislazione. Il marchio CE è apposto dai fabbricanti sui loro prodotti. Attraverso l'apposizione del marchio CE su un prodotto, i fabbricanti dichiarano sotto la propria responsabilità che il prodotto in questione è conforme a tutte le normative legali in vigore in Europa. E' responsabilità del fabbricante verificare che i prodotti che egli sta mettendo in vendita sono conformi alla legislazione di riferimento o - qualora obbligatorio - di incaricare un organismo notificato di verifica della conformità di procedere con gli opportuni controlli.

Non tutti i prodotti in vendita all'interno dell'UE devono apporre il marchio CE.


Vedi articolo >>>


SP32a -------------   SP32b

Nella Sezione Progettazione sono state approntate due schede progettuali (SP32a e SP32b) in cui sono state realizzate due distinte progettazioni nei casi in cui le coperture oggetto di progettazione ricadano all'interno di un vincolo e pertanto soggette a parere di una amministrazione competente

Nella sezione Normativa Nazionale è disponibile il testo aggiornato e coordinato a Settembre 2010 del Decreto legislativo 81/2008 in materia salute e sicurezza nei luoghi di lavoro realizzato dal Ministero del Lavori

Nella sezione Criteri Progettuali è disponibile una nuova scheda relativa alle misure di salvataggio  e al piano di evacuazione è stata inoltre aggiornata la scheda CR04 con una nuove soluzione riguardante la raggiungibilità dell'angolo di una copertura

Nella sezione "Risposte a Quesiti " sono state inserite  nuove risposte

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SENTENZA 42465

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IL PRIVATO PUO' ESSERE RESPONSABILE DELL'INSICUREZZA DEI LAVORI

In caso di infortunio mortale sul lavoro, colui che incarica di svolgere lavori edili nella propria abitazione è ritenuto responsabile di omicidio colposo anche se il lavoratore deceduto è autonomo. Così si espressa la IV sezione penale della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 42465 depositata il 1 Dicembre 2010, in merito ad un episodio di caduta dall'alto occorso ad un lavoratore autonomo mentre eseguiva lavori di ristrutturazione in un'abitazione privata.
La Cassazione ha confermato il verdetto dei giudici di merito, i quali in sede di appello avevano già condannato il ricorrente perchè responsabile del delitto di omicidio colposo ex art 589 c.p. La contestazione addebitata al ricorrente si basa sulla considerazione dei giudici che il proprietario dell'abitazione, in qualità di committente dei lavori edili da svolgersi nella sua abitazione, non aveva osservato le minime garanzie antinfortunistiche, consentendo viceversa all'operaio di svolgere detti lavori in assenza di qualsiasi tutela atta a scongiurare i rischi di caduta dall'alto. Infatti, sia le indagini svolte che gli atti depositati avevano evidenziato lo svolgimento di attività lavorativa ad un'altezza superiore ai due metri senza l'utilizzo dei DPI, in mancanza delle cinture di sicurezza, del casco, delle impalcature, queste ultime sostituite da “alcune tavole inchiodate, senza parapetto” collegate tramite una “scala di ferro”, oltre alla mancanza di altri presidi di sicurezza.
Oltre alla generica assenza di adozione da parte del committente di qualsiasi presidio antinfortunistico, gli Ermellini hanno contestato al ricorrente di aver svolto i lavori in economia, senza una preventiva verifica della idoneità dell'operaio, tra l'altro neppure iscritto ad albi e o liste, senza la nomina di un direttore dei lavori e quindi assumendosi interamente i rischi di una tale operazione. Dall'assunto è derivata la decisione dei Giudici Supremi di far gravare la responsabilità in toto sul committente dei lavori, considerato colpevole di omicidio colposo accompagnato dalle attenuanti generiche.