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LA SICUREZZA NELLA MANUTENZIONE DELLE COPERTURE

"Progetto della Regione Toscana, Assessorato del Diritto alla Salute, ASL10 - Azienda Sanitaria Firenze "

con la funzione di assistenza a progettisti, installatori ed utilizzatori di sistemi anticaduta sulle coperture, in applicazione del Regolamento della Regione Toscana emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.62/R e pubblicato sul BURT n.43 del 30 novembre 2005, concernente le “misure preventive e protettive per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza”.
Tutto il materiale presente sul sito è utilizzabile liberamente, purchè venga citata la fonte


SP36a
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SP32a -------------   SP32b

Nella Sezione Progettazione sono state approntate due schede progettuali (SP36a e SP36b) in cui sono stati affrontati i criteri corretti per una attenta progettazione degli impianti solari anche sotto l’aspetto delle manutenzioni successive necessarie in impianti di questa natura

Nella Sezione Progettazione sono state approntate due schede progettuali (SP32a e SP32b) in cui sono state realizzate due distinte progettazioni nei casi in cui le coperture oggetto di progettazione ricadano all'interno di un vincolo e pertanto soggette a parere di una amministrazione competente

Nella sezione Normativa Nazionale è disponibile il testo aggiornato e coordinato a Settembre 2010 del Decreto legislativo 81/2008 in materia salute e sicurezza nei luoghi di lavoro realizzato dal Ministero del Lavori

Nella sezione Criteri Progettuali è disponibile una nuova scheda relativa alle misure di salvataggio  e al piano di evacuazione è stata inoltre aggiornata la scheda CR04 con una nuove soluzione riguardante la raggiungibilità dell'angolo di una copertura

Nella sezione "Risposte a Quesiti " sono state inserite  nuove risposte

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SENTENZA 42465

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IL PRIVATO PUO' ESSERE RESPONSABILE DELL'INSICUREZZA DEI LAVORI

In caso di infortunio mortale sul lavoro, colui che incarica di svolgere lavori edili nella propria abitazione è ritenuto responsabile di omicidio colposo anche se il lavoratore deceduto è autonomo. Così si espressa la IV sezione penale della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 42465 depositata il 1 Dicembre 2010, in merito ad un episodio di caduta dall'alto occorso ad un lavoratore autonomo mentre eseguiva lavori di ristrutturazione in un'abitazione privata.
La Cassazione ha confermato il verdetto dei giudici di merito, i quali in sede di appello avevano già condannato il ricorrente perchè responsabile del delitto di omicidio colposo ex art 589 c.p. La contestazione addebitata al ricorrente si basa sulla considerazione dei giudici che il proprietario dell'abitazione, in qualità di committente dei lavori edili da svolgersi nella sua abitazione, non aveva osservato le minime garanzie antinfortunistiche, consentendo viceversa all'operaio di svolgere detti lavori in assenza di qualsiasi tutela atta a scongiurare i rischi di caduta dall'alto. Infatti, sia le indagini svolte che gli atti depositati avevano evidenziato lo svolgimento di attività lavorativa ad un'altezza superiore ai due metri senza l'utilizzo dei DPI, in mancanza delle cinture di sicurezza, del casco, delle impalcature, queste ultime sostituite da “alcune tavole inchiodate, senza parapetto” collegate tramite una “scala di ferro”, oltre alla mancanza di altri presidi di sicurezza.
Oltre alla generica assenza di adozione da parte del committente di qualsiasi presidio antinfortunistico, gli Ermellini hanno contestato al ricorrente di aver svolto i lavori in economia, senza una preventiva verifica della idoneità dell'operaio, tra l'altro neppure iscritto ad albi e o liste, senza la nomina di un direttore dei lavori e quindi assumendosi interamente i rischi di una tale operazione. Dall'assunto è derivata la decisione dei Giudici Supremi di far gravare la responsabilità in toto sul committente dei lavori, considerato colpevole di omicidio colposo accompagnato dalle attenuanti generiche.