Buongiorno, mi riferisco al quesito (WEB0091_19_09_11) in cui al secondo capoverso della riposta è riportato:
"Per quanto riguarda gli edifici esistenti questi devono rispondere a tali disposizioni solo se interessati da attività edilizia che richiede titolo approvativo (dalla manutenzione straordinaria in poi) e interessano la componente strutturale della copertura".
Tale affermazione vuol dire che se viene eseguita una manutenzione straordinaria che non riguarda le parti strutturali della copertura non occorre realizzare i sistemi anticaduta? Grazie.
RISPOSTA:
La norma regionale prevede (art. 2 c. 2) che siano esclusi dall’applicazione solo gli interventi di manutenzione ordinaria e che per gli edifici esistenti sono esclusi anche gli interventi di cui LR. 1/2005 all’art. 79, comma 2 lett. a) - interventi di manutenzione ordinaria recanti mutamento esteriore dell’aspetto degli immobili (si tratta di un riferimento che, attualmente, nella legge regionale modificata dalla L.R. 40/2011 non esiste più).
La manutenzione straordinaria, quindi, di norma fa scattare l’obbligo di adempimenti in materia di prevenzione e protezione per la copertura del fabbricato.
C’è da prendere in considerazione il fatto che per alcuni regolamenti comunali rientrano in intervento di manutenzione straordinaria (da assoggettare a SCIA) anche interventi che nulla hanno a che fare con modifiche strutturali (per es: inserimento di strato isolante in copertura).
L’interpretazione data nel quesito WEB0091 scaturisce da una considerazione dettata dalla logica: se in un intervento di manutenzione straordinaria non è previsto lo scoperchiamento del tetto fino agli elementi strutturali, non è richiesta al committente l’installazione di dispositivi di ancoraggio permanenti da fissare agli stessi elementi strutturali. Da qui l’affermazione: “interventi….. che interessano la componente strutturale della copertura”.
Attenzione però: l’intervento resta soggetto alla norma e quindi bisognerà adempiere alla redazione dell’elaborato tecnico della copertura (vedi art. 5) giustificando nella relazione tecnica illustrativa perché non è stato possibile adottare soluzioni preventive e protettive permanenti (vedi art. 5 comma 4 lett. b) ed art. 7 comma 4).











