www.coperturasicura.toscana.it

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

INTERVENTI IN COPERTURA NON CONSOLIDANTI (WEB0127_09_05_12)

E-mail Stampa PDF

Buongiorno, mi riferisco al quesito (WEB0091_19_09_11) in cui al secondo capoverso della riposta è riportato:
"Per quanto riguarda gli edifici esistenti questi devono rispondere a tali disposizioni solo se interessati da attività edilizia che richiede titolo approvativo (dalla manutenzione straordinaria in poi) e interessano la componente strutturale della copertura".
Tale affermazione vuol dire che se viene eseguita una manutenzione straordinaria che non riguarda le parti strutturali della copertura non occorre realizzare i sistemi anticaduta? Grazie.

RISPOSTA:
La norma regionale prevede (art. 2 c. 2) che siano esclusi dall’applicazione solo gli interventi di manutenzione ordinaria e che per gli edifici esistenti sono esclusi anche gli interventi di cui LR. 1/2005 all’art. 79, comma 2 lett. a) - interventi di manutenzione ordinaria recanti mutamento esteriore dell’aspetto degli immobili (si tratta di un riferimento che, attualmente, nella legge regionale modificata dalla L.R. 40/2011 non esiste più).

La manutenzione straordinaria, quindi, di norma fa scattare l’obbligo di adempimenti in materia di prevenzione e protezione per la copertura del fabbricato.

C’è da prendere in considerazione il fatto che per alcuni regolamenti comunali rientrano in intervento di manutenzione straordinaria (da assoggettare a SCIA) anche interventi che nulla hanno a che fare con modifiche strutturali (per es: inserimento di strato isolante in copertura).

L’interpretazione data nel quesito WEB0091 scaturisce da una considerazione dettata dalla logica: se in un intervento di manutenzione straordinaria non è previsto lo scoperchiamento del tetto fino agli elementi strutturali, non è richiesta al committente l’installazione di dispositivi di ancoraggio permanenti da fissare agli stessi elementi strutturali. Da qui l’affermazione: “interventi….. che interessano la componente strutturale della copertura”.

Attenzione però: l’intervento resta soggetto alla norma e quindi bisognerà adempiere alla redazione dell’elaborato tecnico della copertura (vedi art. 5) giustificando nella relazione tecnica illustrativa perché non è stato possibile adottare soluzioni preventive e protettive permanenti (vedi art. 5 comma 4 lett. b) ed art. 7 comma 4).

 

LA SICUREZZA NELLA MANUTENZIONE DELLE COPERTURE

"Progetto della Regione Toscana, Assessorato del Diritto alla Salute, ASL10 - Azienda Sanitaria Firenze "

con la funzione di assistenza a progettisti, installatori ed utilizzatori di sistemi anticaduta sulle coperture, in applicazione del Regolamento della Regione Toscana emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.62/R e pubblicato sul BURT n.43 del 30 novembre 2005, concernente le “misure preventive e protettive per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza”.
Tutto il materiale presente sul sito è utilizzabile liberamente, purchè venga citata la fonte
Nella sezione linee guida si segnala l'inserimento della Guida tecnica per la scelta, l’uso e la manutenzione degli ancoraggi


SP36a
-------------   SP36b

Nella Sezione Progettazione sono state approntate due schede progettuali (SP36a e SP36b) in cui sono stati affrontati i criteri corretti per una attenta progettazione degli impianti solari anche sotto l’aspetto delle manutenzioni successive necessarie in impianti di questa natura

Normativa Tecnica - Direttive Europee - Marcatura CE

chiarimenti

La marcatura CE garantisce il libero movimento all'interno del mercato europeo dei prodotti che rispondono alle normative previste dalla legislazione UE (ad es. in fatto di sicurezza, di salute, di protezione ambientale) e rappresenta un indicatore chiave della conformità di un prodotto a tale legislazione. Il marchio CE è apposto dai fabbricanti sui loro prodotti. Attraverso l'apposizione del marchio CE su un prodotto, i fabbricanti dichiarano sotto la propria responsabilità che il prodotto in questione è conforme a tutte le normative legali in vigore in Europa. E' responsabilità del fabbricante verificare che i prodotti che egli sta mettendo in vendita sono conformi alla legislazione di riferimento o - qualora obbligatorio - di incaricare un organismo notificato di verifica della conformità di procedere con gli opportuni controlli.

Non tutti i prodotti in vendita all'interno dell'UE devono apporre il marchio CE.


Vedi articolo >>>


SP32a -------------   SP32b

Nella Sezione Progettazione sono state approntate due schede progettuali (SP32a e SP32b) in cui sono state realizzate due distinte progettazioni nei casi in cui le coperture oggetto di progettazione ricadano all'interno di un vincolo e pertanto soggette a parere di una amministrazione competente

Nella sezione Normativa Nazionale è disponibile il testo aggiornato e coordinato a Settembre 2010 del Decreto legislativo 81/2008 in materia salute e sicurezza nei luoghi di lavoro realizzato dal Ministero del Lavori

Nella sezione Criteri Progettuali è disponibile una nuova scheda relativa alle misure di salvataggio  e al piano di evacuazione è stata inoltre aggiornata la scheda CR04 con una nuove soluzione riguardante la raggiungibilità dell'angolo di una copertura

Nella sezione "Risposte a Quesiti " sono state inserite  nuove risposte

- ULTIMI ARTICOLI PUBBLICATI -

Ultimo aggiornamento
 

SENTENZA 42465

E-mail Stampa

IL PRIVATO PUO' ESSERE RESPONSABILE DELL'INSICUREZZA DEI LAVORI

In caso di infortunio mortale sul lavoro, colui che incarica di svolgere lavori edili nella propria abitazione è ritenuto responsabile di omicidio colposo anche se il lavoratore deceduto è autonomo. Così si espressa la IV sezione penale della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 42465 depositata il 1 Dicembre 2010, in merito ad un episodio di caduta dall'alto occorso ad un lavoratore autonomo mentre eseguiva lavori di ristrutturazione in un'abitazione privata.
La Cassazione ha confermato il verdetto dei giudici di merito, i quali in sede di appello avevano già condannato il ricorrente perchè responsabile del delitto di omicidio colposo ex art 589 c.p. La contestazione addebitata al ricorrente si basa sulla considerazione dei giudici che il proprietario dell'abitazione, in qualità di committente dei lavori edili da svolgersi nella sua abitazione, non aveva osservato le minime garanzie antinfortunistiche, consentendo viceversa all'operaio di svolgere detti lavori in assenza di qualsiasi tutela atta a scongiurare i rischi di caduta dall'alto. Infatti, sia le indagini svolte che gli atti depositati avevano evidenziato lo svolgimento di attività lavorativa ad un'altezza superiore ai due metri senza l'utilizzo dei DPI, in mancanza delle cinture di sicurezza, del casco, delle impalcature, queste ultime sostituite da “alcune tavole inchiodate, senza parapetto” collegate tramite una “scala di ferro”, oltre alla mancanza di altri presidi di sicurezza.
Oltre alla generica assenza di adozione da parte del committente di qualsiasi presidio antinfortunistico, gli Ermellini hanno contestato al ricorrente di aver svolto i lavori in economia, senza una preventiva verifica della idoneità dell'operaio, tra l'altro neppure iscritto ad albi e o liste, senza la nomina di un direttore dei lavori e quindi assumendosi interamente i rischi di una tale operazione. Dall'assunto è derivata la decisione dei Giudici Supremi di far gravare la responsabilità in toto sul committente dei lavori, considerato colpevole di omicidio colposo accompagnato dalle attenuanti generiche.